La Cassazione con sentenza 13999/2023 ha chiarito che il decreto di citazione a giudizio non può essere notificato all’imputato presso il nominato difensore d’ufficio quando non vi è certezza dell’instaurazione del rapporto professionale tra il difensore e la persona indagata.

L’esistenza di tale rapporto deve essere indagata dal giudice con certezza prima di procedere.

La sopra citata sentenza statuisce come in mancanza di contatto tra indagato e difensore d’ufficio una notifica a quest’ultimo non sia sufficiente per procedere al giudizio in assenza “ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte della persona sottoposta ad indagine, dovendo il giudice , in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di rapporto professionale tra legale domiciliatario ed indagato, tale da poter ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento o si sia sottratto volontariamente allo stesso”.

Pertanto nel caso pervenuto all’attenzione della Corte il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti profusi nel 420 bis comma 5 cp, prima di procedere, dunque si procedeva all’annullamento della sentenza impugnata.