Il Tribunale di Cosenza, sez. pen. con ordinanza 2 febbraio 2023 si è pronunciato in merito alla riduzione di un sesto della pena ex art. 442 comma 2 bis cp in caso di non impugnazione della sentenza di condanna in ambito di rito abbreviato.

Nel caso di specie la pronuncia di primo grado era intervenuta prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, ma il termine per proporre appello non era ancora trascorso alla data dell’entrata in vigore della stessa.

Il Tribunale con ordinanza ha chiarito che lo sconto di pena deve essere irrogato sul presupposto per cui la norma ha carattere deflattivo e premiale e l’imputato è posto davanti a propria scelta se impugnare o essere acquiescente alla statuizione di condanna  ed in tale secondo caso avrà diritto allo sconto di un sesto della pena.

Il suddetto diritto è dunque esercitabile fino a che non scade il termine per impugnare e pertanto quando suddetto termine giunga a scadenza a seguito dell’entrata in vigore della Cartabia l’imputato ha sempre diritto ad avvalersene.