Con la Sentenza n. 3005 del 26.11.2014, il Tribunale di Bari (Seconda Sez. Penale) assume una interessante decisione in materia di frode sportiva (combine della partita di calcio di serie A Lecce Bari) condannando gli autori dell’illecito (oltre che per il delitto di frode in competizioni sportive) anche al risarcimento del danno non patrimoniale (a favore di alcuni tifosi costituitisi parte civile) qualificato come danno da passione sportiva rovinata e rinvenibile nella “sofferenza provocata nell’apprendere della combine di una partita da loro particolarmente attesa e sentita come il derby pugliese”.

I detti tifosi sono stati ritenuti infatti titolari di “una specifica situazione giuridica soggettiva, differenziata rispetto all’interesse della generalità dei consociati, alla lealtà e correttezza della competizione di cui è causa”e che può dunque definirsi come un autentico “diritto qualificato e differenziato alla fruizione con varie modalità di un evento sportivo, svoltosi con caratteristiche del tutto diverse da quelle essenziali legittimamente attese”.

Il Tribunale Barese dunque si spinge a ritenere il pregiudizio sofferto dai tifosi (che hanno visto frustrate le loro aspettative ad assistere ad un evento leale) quale “significativo e non bagatellare”consistente oltre che in una sofferenza transitoria anche nell’avere “smarrito i propri valori sportivi e mutato in senso peggiorativo le proprie abitudini di vita”.

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la stessa viene effettuata in via equitativa impiegando a termine di riferimento il costo medio del biglietto aumentandolo di dieci volte tenuto conto del grado di importanza della partita (derby) intesa come la gara più attesa dai tifosi di entrambe le squadre di calcio.

La sentenza in questione rappresenta certamente una novità in materia di danno non patrimoniale anche perché attribuisce al fruitore di un evento sportivo delle prerogative e delle aspettative di assoluto rilievo nel caso in cui l’evento medesimo abbia a svolgersi con caratteristiche e modalità del tutto diverse da quelle essenziali legittimamente attese.