Il Governo con emendamento presentato in commissione giustizia del Senato, è ha precisato la norma sui rave party contestata per l’eccessiva indeterminatezza della fattispecie disegnata dal dl 162/2022.

Vengano delineati in  senso più chiaro i confini penali della norma, ma si torna indietro rispetto a due scelte di campo effettuate dal governo con la prima versione del decreto legge del 31 ottobre.

La nuova fattispecie di reato non viene inserita nel codice penale come reato contro l’incolumità pubblica (come invece previsto dal precedente art.5 che introduceva l’art.434 bis) ma come reato contro il patrimonio.

Viene così introdotto nel codice penale un art. 633 bis del codice penale che va a sanzionare più gravemente dell’art.633 cod. pen l’organizzazione di raduni musicali con il concreto rischio per la salute o l’incolumita’ pubblica, a causa per inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli ovvero delle norme sulle sostanze stupefacenti o psicotrope.

La nuova fattispecie non colpisce le manifestazioni di piazza, né le occupazioni studentesche, ma è proprio diretta a punire chi “organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati” solo quando è finalizzata in modo specifico a “realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” e quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica a causa.