Con sentenza n. 52380 del 21 novembre 2018 la Cassazione si è espressa in tema di avviso al difensore in caso di sottoposizione ad alcooltest o drugtest.
Nella detta sentenza si è tornato ad affermare il principio secondo il quale le operazioni di Polizia finalizzate ad accertare l’alterazione alcoolica o stupefacente sarebbero permeate da strutturazione informale, in quanto è sufficiente che gli atti raggiungano il loro scopo.
Viene affermato che l’avviso al conducente di farsi assistere da un difensore durante lo svolgimento delle operazioni di alcooltest basterebbe anche in relazione al contiguo test volto ad accertare l’assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.
In sentenza si tratta altresì delle ipotesi in cui il conducente possa esprimere un legittimo rifiuto a sottoporsi al test salivare per l’accertamento dell’assunzione di stupefacente.
Il ricorrente veniva fermato alla guida di un motociclo senza patente in quanto precedentemente revocata a seguito della commissione dei reati ex art. 186 e 187 cds.
Poiché il predetto era visibilmente alterato dalle sostanze alcooliche gli agenti lo sottoponevano inizialmente ad alcooltest dopo averlo previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, il quale dava esito positivo.
Gli agenti dunque decidevano di sottoporlo anche a drugtest salivare, al quale rifiutava di sottoporsi.
In conseguenza di tali fatti il soggetto veniva sottoposto a giudizio per i reati ex artt. 186 e 187 comma 8 cds.
A seguito di appello egli veniva assolto per il capo A e condannato per il reato di cui all’art. 187 comma 8 cds.
Dunque decideva di proporre ricorso in Cassazione, sollevando il vizio di violazione di legge in ordine al mancato avviso dell’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia prima della sottoposizione al drugtest salivare, dal quale deriverebbe inutilizzabilità della relazione degli operanti di pg, acquisita agli atti del processo.
La Corte di Cassazione con la succitata sentenza, circa tale doglianza, dichiarava l’infondatezza del ricorso ritenendo incensurabile la motivazione della sentenza della Corte territoriale, la quale con motivazione avulsa da vizi di logicità avrebbe coerentemente valutato il compendio probatorio traendone elementi di prova validi e sufficienti per affermare la penale responsabilità del ricorrente per il rifiuto di sottoporsi a drugtest salivare.