In tema di custodia di animali, la Corte di Cassazione ha sottolineato che: “l’obbligo sorge ogni volta anche sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico”.
Infatti, nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto penalmente responsabile il possessore del cane che ha aggredito una ragazza, a prescindere dal fatto che l’animale fosse di proprietà della di lui madre e nonna.
Ciò infatti, risulta ininfluente poiché l’imputato, che coabitava con la madre, provvedeva a al cane quotidianamente, non solo ma anche, a dare spiegazioni agli Agenti verbalizzanti e si occupava altresì di portare l’animale dal veterinario per i dovuti accertamenti.
Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 34813 del 27/09/2010.