Infatti, con sentenza n. 32290 depositata il 24 agosto 2010, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’attenuante in oggetto al dipendente pubblico che, già condannato per truffa, timbrava il cartellino e poi usciva, anche solo per qualche ora. I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, precisato che l’imputato, un dipendente comunale, nel caso di specie, si assentava, ma gli episodi di assenteismo ingiustificato erano stati solo alcuni e, per di più, di poche ore. Inoltre, la Corte, scagionava il dipendente dall’accusa di falso in atto pubblico, poiché ha sancito che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici, ma giustamente confermava la condanna per truffa aggravata continuata emessa dal giudice di merito, in quanto, come si legge dalla motivazione, “la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili”. Però, la Corte ha aggiunto, è necessario riconoscere l’attenuante (“lieve entità”) all’imputato in quanto gli episodi di assenteismo ingiustificato accertati, sarebbero limitati nel tempo a soli tre episodi.