Una sosta in aeroporto di oltre due giorni non da diritto ad alcun risarcimento del danno se esso non viene provato (sotto forma di danno emergente o lucro cessante).
La Cassazione respinge il ricorso di una coppia di italiani contro la American Airlines imputando al vettore di essere stati abbandonati (presso l’aeroporto di New York) per oltre due giorni senza ricevere la benché minima assistenza a seguito dell’annullamento del volo verso Las Vegas.
Nel caso in questione non troverebbe infatti applicazione il Regolamento Ce 261.04 (in tema di trasporto internazionale) che prevede, a favore dei passeggeri, un indennizzo (in caso di cancellazione del volo) indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio e senza la prova del danno. Tale normativa si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto di un paese terzo diretto verso un paese membro UE e sempre che il vettore in questione sia anch’esso dell’Unione.
Nel caso specifico, al contrario, trova applicazione la convenzione di Montreal che, in materia di danno, rimanda all’ordinamento interno e, dunque, a quello italiano.
Secondo la Cassazione, pertanto, le doglianze dei ricorrenti non possono trovare accoglimento: questi si sono infatti limitati ad allegare un generico “disagio” o “stress” da forzata e insopportabile attesa; stress e disagio, tuttavia, non trovano “riconoscimento risarcitorio nell’ordinamento positivo”. Prosegue la Corte affermando: “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, o autonomo fondamento normativo sovranazionale in questa sede non esistente, che la lesione dell’interesse sia grave (nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e cioè non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio subito, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”.