La Cassazione civile con ordinanza 2681/22 ha chiarito che per l’ammissibilità dell’appello non è necessaria una versione alternativa ma necessitano motivi specifici capaci di contrastare la decisione del Giudice di primo grado dal punto di vista logico e giuridico.

La Cassazione rigettando il ricorso proposto in via incidentale perché non si  confronta adeguatamente con la decisione di primo grado, e accogliendo quello sollevato in via principale, precisa come la sentenza impugnata affermasse in maniera erronea che nel formulare l’appello si debba proporre un progetto alternativo alla decisione, in quanto nel giudizio di appello, che non è un giudizio nuovo, la cognizione della corte rimane legata alle deduzioni dedotte dall’appellante con specifici motivi.

La specificità implica che alle argomentazioni esposte in sentenza appellata vengano contrapposte quelle di chi appella, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono.

L’appello dunque deve comporsi  di parte volitiva e di quella argomentativa a pena d’inammissibilità dell’appello.