A partire dal 01 Gennaio 2024 i fornitori di energia elettrica potranno applicare un onere a carico del cliente (anche consumatore) che esercita il recesso prima dello scadere del contratto, nel caso di offerte a prezzo fisso e se la durata delle condizioni è per un tempo determinato (di solito 12/24 mesi).

Sono queste le novità contenute in una delibera dell’ARERA del 6 Giugno 2023 che evidenzia come eventuali penali possano essere applicate “esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso”.

Sono possibili oneri anche su contratti a tempo indeterminato se, tuttavia, contengono “condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata” limitatamente al primo periodo di validità delle condizioni economiche.

La stessa ARERA, per quanto riguarda il recesso e la sua validità, ha fissato alcuni specifici obblighi per i fornitori.

Nel contratto va indicata in maniera chiara (nel suo importo massimo) la penale che deve essere specificatamente approvata e sottoscritta dal cliente.

Insorgono i consumatori: la Unc (Unione nazionale Consumatori) ha chiesto (invano) a Governo e Parlamento di intervenire allo scopo di abrogare l’art. 7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 210 dell’8 Novembre 2021 che prevede che il fornitore possa imporre al cliente il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso.