A seguito della riforma sugli stupefacenti Dl convertito con modificazione di legge 79/14 rimangono validi i criteri fissati dalla sentenza SU 36258/12 per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista ex art. 80 comma 2 dpr 309/90.
La soglia delle droghe leggere rimane fissata in due kg di principio attivo.
Con recente sentenza 14722/20 si è espressa a Su la Cassazione risolvendo un nodo interpretativo dei principi già espressi nella precedente sentenza Biondi.
La Suprema Corte ha affermato l’operatività del criterio “aritmetico” temperato dalla discrezionalità del Giudice introdotto dal 2012.
Sussisteva però un dubbio sui fattori di moltiplicazione per la determinazione del confine inferiore dell’ingente quantità nelle droghe leggere.
Secondo la sentenza Biondi per rispettare le proporzioni si è ritenuto che il quantitativo minimo di principio attivo di stupefacente “leggero” al di sotto del quale non sia ravvisabile la circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 dpr 309/90 deve essere necessariamente pari al doppio di quello indicato e dunque 4.000 volte il quantitativo di principio attivo che può esser detenuto in un giorno (corrispondente a due Kg).
L’unità di misura rapportabile al singolo consumatore non deve più essere considerata la dose media giornaliera, bensì il valore soglia (quantità massima detenibile) ricavato dalla moltiplicazione del valore espresso in milligrammi della dose media singola per un fattore pari a 5 per la cocaina, 10 per l’eroina 20 per il thc.