Se un’agenzia di recupero crediti chiama reiteratamente il debitore con cinque o sei telefonate al giorno, comprese quelle senza risposta e quelle fatte ad amici e parenti dello stesso si configura il reato di molestie ex art. 660 cp.

La Cassazione ha chiarito che tale reato si può configurare anche quando il fine è lecito. (Cass. 2929219).

Nel caso trattato la Cassazione aveva ritenuto il reato configurato ma salvato il titolare della società di recupero crediti perché gli autori delle telefonate moleste reiterate erano stati i suoi dipendenti, indipendentemente dal codice deontologico e dalla policy sottoscritta dall’azienda.

La policy serve ad evitare le chiamate in determinati orari di giorno e notte e in determinati giorni della settimana, nonché serve a mantenere sulla giusta strada l’interlocuzione negoziale.

Nel caso di specie tali regole non erano state rispettate, in quanto vi erano state da parte della società fino a sei chiamate al giorno al debitore anche indirizzate a parenti e conoscenti anche con numeri nascosti o diversi al fine di farsi rispondere.

Ad essere incriminato non è solo il messaggio molesto ma anche quello che è costretto a percepire perché idoneo a turbare la sua tranquillità psichica.