Il condomino moroso che vede affisso il suo nominativo nella bacheca condominiale può chiedere il risarcimento del danno (anche non patrimoniale) per indebita diffusione dei dati personali.
Il danneggiato potrà ricorrere alla prova presuntiva e dunque limitarsi ad allegare il fatto materiale e ad allegare altri elementi dai quali desumere il danno patito.
Questo si legge nella Ordinanza della Corte di Cassazione n. 29323 del 7 Ottobre 2022.
Detta decisione trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un amministratore nei riguardi di un condomino in ritardo con i pagamenti. Nel frattempo era stata convocata una assemblea con all’ordine del giorno la richiesta di conciliazione relativa a detta posizione e l’amministratore aveva affisso nella bacheca condominiale il relativo avviso contenente il nominativo del condomino interessato. A ciò aveva fatto seguito un secondo documento informativo che l’amministratore aveva fatto recapitare ai condomini per il tramite della persona addetta alle pulizie.
L’interessato aveva così agito in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del condominio e dell’amministratore a mente dell’art. 15 d.lgs. 196.2003 (codice privacy) poi abrogato a seguito dell’adeguamento della normativa nazionale al regolamento Ue n. 2016.679.
Nelle fasi di merito il condomino non la aveva spuntata; la Suprema Corte gli da invece ragione evidenziando come l’esposizione di dati personali in luoghi aperti al pubblico “violi i principi legali di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento”.
Dunque, fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere la posizione degli altri comproprietari rispetto al pagamento degli oneri comuni, la affissione di tali informazioni nella bacheca condominiale comporta una indebita diffusione di dati personali fonte di responsabilità civile.
La Suprema Corte ha poi evidenziato come l’art. 15 del Codice Privacy abbia esteso la tutela anche ai danni non patrimoniali per cui il danneggiato, con riguardo ad essi, può ricorrere alla prova presuntiva.
Nel caso di specie il condomino aveva lamentato un danno reputazionale essendo questi un avvocato ed il suo nominativo era rimasto esposto in bacheca per oltre un mese.