Se l’inadempimento del venditore è di una gravità tale da causare la caducazione del contratto di vendita, effetto domino sul contratto di finanziamento.

E gli obblighi del consumatore circa il negozio di finanziamento saltano anche in assenza del patto di esclusività.

Tribunale di Taranto, sez. II, sentenza n. 392 del 05.02.2015

 

A dirlo è il Tribunale di Taranto, che nella recentissima sentenza n. 392 del 5 febbraio ultimo scorso afferma che, allorché si accerti l’esistenza del collegamento negoziale fra l’acquisto di un bene ed il finanziamento ottenuto (richiesto a tal scopo, appunto), in caso di inadempimento grave che investa la causa (ossia la funzione economico-sociale del contratto) della vendita, questa verrà a riversarsi altresì sulla causa del negozio di finanziamento, producendone la nullità, pertanto la caducazione del negozio.

In tale occasione il giudice aggiunge – e qui risiede la novità degna di nota – che a nulla rileverà l’eventuale mancanza del patto di esclusività, fino ad ora elemento determinante, ago della bilancia della questione.

Il solco, invero, è stato tracciato dalla Corte di Giustizia Europea già con la sentenza del 23 aprile 2009 in materia di tutela del consumatore.

Ma facciamo un passo indietro. Nel caso composto dal Tribunale di  Taranto il contenzioso nasceva dal rapporto intercorrente fra venditore, acquirente – dunque consumatore – ed infine finanziatore a cui il medesimo compratore si era rivolto per poter sostenere l’acquisto del bene.

Nella circostanza riportata il compratore, dopo alcuni adempimenti, non riusciva ad impossessarsi del bene acquistato, al cui fine aveva appunto fatto richiesta di finanziamento attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto, tra l’altro, nei locali della venditrice. Parte venditrice, nonostante i ripetuti solleciti del soggetto acquirente, non provvedeva alla consegna del bene e pertanto si rivelava inadempiente. É chiaro che nell’ipotesi in contesa veniva accertata, oltre al grave inadempimento della venditrice, l’esistenza di un collegamento negoziale fra la vendita ed il contratto di finanziamento, in ragione del quale il compratore domandava la risoluzione del contratto di vendita e contestualmente del contratto di finanziamento, insieme con la restituzione delle somme anticipate nonché del risarcimento per i danni subiti.

La società finanziaria parte in causa si difendeva contestando nel merito la domanda di parte attorea in virtù dell’applicazione dell’art. 42 del D. Lgs. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo), attraverso la vecchia ricostruzione; tale norma prevedeva infatti, come condizione necessaria affinché l’acquirente potesse agire nei confronti del finanziatore, il ricorrere di un accordo di esclusività per la concessione del credito.

Ma nel solco di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza succitata – che ha sicuramente aperto un varco nel precedente orientamento maggiormente restrittivo – il Tribunale di Taranto è giunto ad affermare che, sebbene la norma dell’art. 42 del Cod. del Consumo come recentemente riformata non sia applicabile alla questione posta alla sua attenzione in quanto quest’ultima vicenda si è verificata antecedentemente, nel nostro ordinamento sono in ogni caso rinvenibili norme di maggior tutela per il soggetto consumatore e, pertanto, verificandosi il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. – che colpisce la causa del contratto di vendita – ciò non può non riversarsi sulla causa del negozio di finanziamento e, laddove difetti la consegna del bene, l’acquirente potrà legittimamente opporre l’ exceptio inadimplenti non est adimplendum o in alternativa, a sua scelta, agire per la risoluzione chiedendo la restituzione degli importi già pagati.