Risponde ai sensi dell’articolo 2050 codice civile la società organizzatrice di una partita di calcio per il danno cagionato allo spettatore, derivante dal lancio di oggetti pericolosi da parte di altri spettatori, rappresentando, l’attività di organizzazione di eventi sportivi, un’attività pericolosa .
Risponde (altresì) ai sensi degli art. 1228 e 2049 del codice civile del danno cagionato allo spettatore di una partita di calcio, derivante da lancio di oggetti pericolosi da parte di altri spettatori, la società organizzatrice dell’evento, in virtù del contratto di “spettacolo” stipulato ( mediante l’acquisto di biglietto) tra organizzatore e spettatore, che determina, quale obbligo accessorio, quello di garantire la sicurezza e l’incolumità di quest’ultimo .
La Suprema Corte con una interessante pronuncia (19 Dicembre 2014 n. 26901) affronta in maniera molto dettagliata la questione relativa alla responsabilità delle società organizzatrici di eventi sportivi in relazione ai danni patiti dagli spettatori (nel caso in questione partita di calcio di Serie A).
Particolarmente interessante é la definizione che gli Ermellini attribuiscono al contratto (atipico) di “spettacolo”: vale a dire il rapporto negoziale che viene ad instaurarsi (con l’acquisto del biglietto) tra organizzatore dell’evento e lo spettatore con la consequenziale insorgenza, a carico del primo, dell’obbligo (principale) di assicurare la visione dello spettacolo sportivo nonché quello (accessorio) di garantire la sicurezza e la incolumità dello spettatore medesimo.
Secondo la Corte dunque l’organizzatore è obbligato a garantire al pubblico, unitamente al diritto di assistere allo spettacolo, anche un livello di condizioni tali da mandarlo esente dal rischio di subire danni di natura personale.
Secondo la Corte alla responsabilità di natura contrattuale che grava sulla società sportiva si affianca anche quella di natura extra contrattuale a mente dell’art. 2050 c.c., posto che un unico comportamento (attribuibile al medesimo autore) può essere idoneo a ledere non solo diritti spettanti allo contraente in virtù di situazioni derivanti dal negozio giuridico (acquisto del biglietto), bensì anche diritti assoluti che spettano alla persona indipendentemente dal fatto che questa abbia stipulato un accordo.
Secondo la Corte in ragione di quanto sopra affermato, é configurabile ai danni dell’organizzatore di un evento sportivo (anche) una responsabilità ai sensi dell’articolo. 2050 c.c sopratutto se il medesimo (quale può senz’altro essere una gara di calcio professionistico) ha una naturale inclinazione a richiamare un elevato numero di spettatori e una nota tendenza ad essere teatro di episodi di violenza e di teppismo.
Sulle società organizzatrici degli incontri gravano infatti obblighi che derivano da norme statali aventi la finalità di prevenire incidenti e fenomeni di violenza; trattasi di norme che, qualora non vengano rispettate o lo siano solo in parte, giustificano l’addebito di responsabilità sia contrattuale che extra contrattuale ai danni della società sportiva.