Trasferimento del minore presso la residenza paterna in ragione della richiesta in tal senso del minore, ascoltato in giudizio. Applicazione del noto principio dell’interesse preminente del minore nella risoluzione delle controversie fra genitori per il relativo affidamento/collocamento.
Il Tribunale di Campobasso, con la recentissima ordinanza pubblicata il 20 agosto 2020, n. 93, si è pronunciato accogliendo la domanda di modifica delle condizioni di divorzio avanzata dal padre di un diciassettenne, dopo aver disposto l’audizione del minore stesso.
In particolare il ragazzo ha manifestato chiaramente la volontà di trasferirsi presso la residenza del padre, ove peraltro già deteneva un domicilio da tempo e nella cui città (Campobasso) aveva persino frequentato la scuola nell’ultimo anno.
Il minore in udienza davanti al Giudice ha spiegato di essersi trovato bene presso l’abitazione del padre, insieme ai familiari di lui e di avere fatto numerose nuove amicizie. Per tali ragioni concludeva il proprio intervento indicando espressamente di voler “rimanere a vivere a Campobasso”.
Nell’interesse del minore il tribunale molisano ha pertanto accolto il ricorso del padre e modificato la collocazione prevalente del ragazzo dall’abitazione della madre (a Cesena) all’abitazione del padre (a Campobasso), mantenendo inalterato il regime di affidamento condiviso e regolamentando le visite madre-figlio, predisponendo altresì, a carico del genitore non collocatario, un contributo mensile al mantenimento del ragazzo oltre alla previsione della refusione della metà delle spese straordinarie ad esso legate.