Una recente sentenza del Tribunale di Napoli interviene sul caso di un marito che a fronte del pendente procedimento di separazione avviato dalla moglie ricorreva ex art. 700 cpc al fine che fosse disposta la rimozione delle fotografie presenti sul profilo facebook della stessa e per ottenere il risarcimento del danno.

Secondo il Tribunale di Napoli si ravvisava in tali fotografie che riprendevano i coniugi in atteggiamenti  affettuosi sia il periculum in mora che il fumus boni iuris.

Ad avviso dei giudici infatti la donna avrebbe leso il diritto all’immagine del marito (art. 10 c.c. e artt. 96-97 l. 633/41) pubblicando foto senza il consenso del rappresentato.

Il ricorrente avrebbe infatti prestato consenso alla riproduzione delle fotografie ma non alla pubblicazione, e l’inserimento delle medesime sul social è equivalente ad una pubblicazione, in quanto potenzialmente visibili da un numero indeterminato di utenti.

Secondo i giudici il fatto che la moglie avesse reso visibile le foto “solo ad amici” non sarebbe rilevante in quanto si tratterebbe di misure di protezione facilmente aggirabili, ed in quanto gli amici possono divenire più numerosi nel tempo.

E’ stato ritenuto sussistente il periculum in mora in quanto il diritto del ricorrente potrebbe essere pregiudicato in modo irreversibile dall’attesa della definizione del giudizio di merito.

La moglie è dunque stata condannata alla rimozione delle fotografie da facebook, in base alla concezione per cui il diritto all’immagine è un diritto assoluto che non può essere disposto da soggetti terzi senza il consenso dell’interessato.

L’immagine di una persona è comunque un dato personale ex art. 4 comma 1 lett. B. D.lgs 196/03 “Codice privacy” come “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”, ed il dato personale può essere utilizzato solo con il consenso espresso dell’interessato.