Anche nel concordato preventivo, come riformato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, vale la regola generale, secondo cui, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce l’esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente; ciò a condizione, però che il proponente non si sia avvalso della facoltà, introdotta dal novellato art .160, terzo comma, legge fall., di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito, che troverebbe capienza nell’ipotesi di liquidazione del bene gravato .

(Cass. Civile 06.11.2013 n. 24970)

La Suprema Corte ha cassato la decisione dei Giudici di merito che avevano negato,nell’ambito di un concordato preventivo, la integrale soddisfazione di un credito privilegiato sulla scorta del presupposto che i beni gravati dal privilegio non fossero presenti nel patrimonio del debitore .

La decisione è piuttosto interessante posto che il principio già precedentemente enunciato è stato per la prima volta collocato in una fattispecie regolata dal D.lgs 169.2007 che ha previsto la possibilità di un pagamento non integrale dei creditori privilegiati .

La Suprema Corte ribadisce infatti che la norma di carattere generale che caratterizza il concordato è quella dell’integrale pagamento dei creditori privilegiati salvo che il piano non ne preveda il soddisfo parziale (cfr. art. 160 comma 2 L.F.)

Tale restrizione deve ritenersi frutto di un patto concordatario per cui, in mancanza di un accordo in tal senso, deve trovare spazio la regola generale .

Nemmeno la eventuale incapienza rileva agli effetti del riconoscimento del privilegio in favore del creditore concordatario e dunque, a differenza che nel fallimento, la mancanza del compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non osta all’integrale soddisfo del credito .

E’utile ricordare come i crediti per rivalsa Iva vengano sistematicamente degradati in chirografo nella ipotesi di inesistenza dei beni sui quali esercitare il privilegio.

Secondo quanto invece stabilito dalla Corte con la Sentenza in commento, il debitore dovrà ora gestire tali crediti come quelli per i quali è prevista (nella proposta) una eventuale soddisfazione non integrale per in capienza dei beni sui quali sussiste causa di prelazione.