In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 n. 3 cpc, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. S.U. 11 Aprile 2012 n. 5698).

Cass. 30 Settembre 2014, n. 20589

La Suprema Corte torna ancora sulla questione dei ricorsi ritenuti troppo lunghi e prolissi affermando che sarebbero state sufficienti solo le ultime dodici pagine di motivazioni rispetto alle cento presentate; sulla scorta di tali premesse la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso .

Il difensore del ricorrente, nel caso di specie, a supporto del proprio ricorso aveva riprodotto tutti gli atti processuali del giudizio di merito incappando però nelle censure degli ermellini che hanno così ritenuto violato quel dovere di sinteticità espositiva correlato ai principi del giusto processo ex. art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La ratio seguita dalla Corte è da ricercare nel fatto che la stesura di un ricorso strutturato in  tale maniera obbliga il Collegio a “leggersi tutto” ponendolo peraltro nella situazione di dover procedere alla valutazione di atti che “dovrebbe essere fatta esclusivamente in sede di merito, anzi addirittura sollecitandone una diversa interpretazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito”.

Conclude poi la Corte affermando che essa “non può riesaminare nel merito gli atti del processo, ma deve limitarsi unicamente a controllare la veridicità e la coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata”.

Dunque attenzione al cosiddetto “copia incolla” e comunque a “scaricare” alla Corte in maniera massiccia tutti gli atti della fase di merito pena la violazione dell’art. 366 cpc il quale stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la esposizione sommaria dei fatti della causa (e non la sua pedissequa riproduzione).

Pertanto occorre evitare assolutamente una narrativa dettagliata ed analitica di tutto ciò che ha riguardato le precedenti fasi giudiziali e tantomeno la riproduzione indiscriminata di tutti i relativi atti.