L’organizzazione di una gara sportiva connotata secondo esperienza di elevata possibilità di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorchè in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara.
Cass. Civ. , Sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3528
La sentenza sopra riportata ribadisce che la responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi deve salvaguardare non solo coloro che vi assistono ma, anche, i partecipanti medesimi .
E’ infatti vero che gli atleti o i concorrenti ( di una gara o manifestazione sportiva in genere) accettano il rischio di esporsi a dei rischi connessi ad errori e/o sviste da essi stessi commessi o comunque posti in essere dagli altri gareggianti .
Tuttavia l’organizzatore dell’evento risulterà responsabile nei riguardi dell’atleta (infortunato) ove esponga quest’ultimo a conseguenze più gravi rispetto a quelle che potrebbero aversi a seguito di incidenti dovuti unicamente all’errore del gesto sportivo : è il caso di difetti messi in campo in occasione della predisposizione del campo di gara.
Secondo la Corte Suprema, inoltre, l’attività di organizzazione di eventi sportivi può costituire esercizio di attività pericolosa ( anche nei riguardi degli atleti o dei partecipanti) qualora la pratica sportiva in questione sia connotata da una elevata possibilità di incidenti dannosi e qualora (in considerazione delle particolari misure protettive adottate nel caso concreto) l’attività organizzativa abbia avuto l’effetto di esporre gli atleti a rischi superiori rispetto a quelli esclusivamente connessi all’errore nel gesto sportivo.
Così, accertate tali circostanze l’organizzatore , per poter andare esente da responsabilità in ordine ad eventuali incidenti, deve superare i vincoli imposti dall’art. 2050 C.C.