La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 del Codice Civile, si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell’Ente proprietario o che abbia la disponibilità della res, la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo. La nozione della custodia rappresenta, dunque, un elemento strutturale dell’illecito che qualifica il potere dell’Ente sul bene che esso amministra nell’interesse pubblico .
Cass. Civ. , sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21328
La disciplina applicabile in tema di responsabilità per custodia di beni demaniali è stata, per diverso tempo, oggetto di ampi dibattiti sia in ambito dottrinario che giurisprudenziale.
Attualmente , come noto, la responsabilità della p.a. ex. art. 2051 c.c. per custodia di una strada può essere ravvisata soltanto nei casi in cui sulla strada stessa sia possibile operare un’adeguata vigilanza.
Affinchè dunque l’utente danneggiato possa invocare una responsabilità ex. 2051 c.c ., la attività di custodia deve possedere i caratteri della esigibilità. Si tratta di una valutazione,questa, che dovrà essere operata di volta in volta avuto riguardo al caso concreto.
Va comunque precisato (come più volte ribadito dalla Suprema Corte) che la estensione del tratto stradale non vale, di per se, ad escludere automaticamente il requisito della esigibilità di cui sopra. In ogni caso la circostanza, per esempio, che la strada si trovi nell’ambito di un centro abitato è chiaramente indice significativo della indiscutibile possibilità per l’Ente comunale di effettuare una adeguata vigilanza e/o controllo . Il cittadino che dunque percorre il centro di un paese o di una città deve poter fare legittimo affidamento sul fatto che il Comune eserciti, su quei siti, una costante attività di controllo (con segnalazioni visive di eventuali pericoli, opere di manutenzione , posizionamento di operatori per deviazioni di traffico ecc..).