Sia il venditore che l’organizzatore di viaggi turistici “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo”o in “vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore. (In virtù di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale aveva escluso la responsabilità del “tour operator” per i danni patiti da un viaggiatore durante un trasferimento in taxi, offerto dall’organizzatore di viaggio, dall’aeroporto all’albergo ).
Cass. Civile, Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22619
La Sentenza in questione trae origine da un incidente stradale nel quale rimase coinvolta una turista durante un soggiorno in India previo acquisto di un pacchetto(turistico) “all inclusive”:
in particolare, detta turista, ebbe a subire lesioni a seguito ed in conseguenza di un incidente stradale provocato dal tassista che, nell’occorso, stava conducendo la autovettura messa a disposizione dal tour operator per un traferimento.
I Giudici, in entrambe le fasi di merito, escludono la responsabilità del tour operator sulla scorta del ragionamento che vedrebbe il tassista quale soggetto terzo ed estraneo al rapporto negoziale ;su ricorso della turista il caso approda in Cassazione .
La Suprema Corte opera un totale ribaltamento e afferma la responsabilità del Tour Operator tenuto conto del fatto che venditore e organizzatore (tenuti entrambi ad una obbligazione di risultato) sono obbligati a porre in essere tutto quanto necessario atto a garantire l’esatto adempimento della prestazione convenuta.
Il Tour Operator è dunque responsabile anche nel caso in cui l’evento dannoso risulti ascrivibile alla condotta colposa di un terzo (es. conducente di un taxi) della cui attività, comunque, si sia avvalso; tale responsabilità trova fondamento non tanto nella colpa riferibile alla scelta degli ausiliari o collaboratori, bensi nel rischio connaturato alla utilizzazione dei terzi nell’adempimento della obbligazione.
E’ naturalmente fatto salvo ogni diritto di regresso del Tour Operator nei riguardi del prestatore del servizio che è stata fonte diretta dell’evento dannoso.