Un uomo che al termine di una relazione sentimentale si rivolgeva al Tribunale di Milano per ottenere la restituzione di regali fatti all’ex convivente, trattandosi i regali di oggetti di valore rilevante ed opere d’arte.
Il Giudice di primo grado disponeva la sola restituzione di un tavolo intarsiato.
In appello invece, si escludeva la natura di liberalità d’uso anche per un quadro di seicentomila euro ed anello con brillante da tredici carati, in quanto la dazione aveva comportato un apprezzabile impoverimento del patrimonio del donante superiore alla norma.
Trattandosi dunque di donazione vera e propria questa veniva dunque dichiarata nulla per mancanza del requisito di forma di cui all’art. 782 c.c, dunque la Corte condannava la donna al pagamento in favore dell’ex del controvalore dei beni, che nel frattempo erano stati rivenduti.
La convenuta faceva dunque ricorso per Cassazione e l’uomo a sua volta presentava ricorso incidentale: la ricorrente contestava che la sentenza d’appello avesse errato nel qualificare i predetti quadro e anello come donazione e non invece come liberalità d’uso. Asseriva altresì la donna di avere dato una costosa festa in onore del compagno per la quale il quadro sarebbe stato il ringraziamento.
Nel ricorso principale si faceva riferimento altresì al fatto che la Corte d’appello non avesse motivato adeguatamente in ordine alla proporzionalità dei doni con il tenore di vita dei convolti, considerando anche il patrimonio dell’attore che era all’epoca di svariati milioni di euro.
Ad avviso della Corte di Cassazione deve ritenersi corretta la motivazione data in appello che escludeva quei particolari oggetti dal concetto di liberalità d’uso di cui all’art. 770 comma 2 cc, in quanto i regali risultavano anomali relativamente alla causa (cioè non fatti per ricorrenze particolari), ed anche il valore era da considerarsi anomalo rispetto alle altre donazioni.
Sulla possibile violazione dell’art. 770 comma 2 cc, la Cassazione ha specificato: “la liberalità d’uso (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando l’elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da valutarsi anche in base ai rapporti esistenti tra le parti e alla loro posizione sociale.
Queste liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente ad elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti.”.
La Corte d’appello milanese ha ritenuto di inserire tra le liberalità d’uso quei regali fatti in occasione di festività anche sorte recentemente, come san valentino, la festa della mamma o del papà…
Soli in tali casi dunque non troveranno applicazione le disposizioni che predispongono una particolare tutela per chi effettua la donazione.