Il decreto n. 343 del 3 Agosto 2016 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dovrebbe avere definitivamente risolto la querelle riguardante il calcolo degli interessi sugli interessi attraverso la approvazione di una delibera sulle disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del TUB così come modificato dal decreto banche (D.L. 18/2016 convertito con modificazione nella L. 49.2016).

Punto cardine del provvedimento è il nuovo regime applicabile agli interessi nella raccolta e nell’esercizio professionale del credito: gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi salvo quelli di mora in ordine ai quali occorre fare riferimento alle norme del codice civile.

Le disposizioni prevedono poi che dal 1 Ottobre 2016 nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati al 31 Dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

gli interessi debitori maturati (ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito), non possono produrre (come detto sopra) interessi ulteriori salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

gli interessi debitori sono conteggiati al 31 Dicembre e divengono esigibili il 1 Marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;

il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi diventano esigibili; in tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è comunque revocabile in ogni momento purché prima che l’addebito stesso abbia avuto luogo.

Nel dare poi attuazione alle disposizioni di legge, la proposta di delibera stabilisce che gli interessi siano contabilizzati separatamente dal capitale e che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, gli interessi debitori divengano esigibili dal 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati: in ogni caso, prima che gli interessi maturati divengano esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo di almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi dovuti; questo per concedere a quest’ultimo un lasso temporale adeguato atto a consentirgli di pagare il debito (da interessi) senza divenire inadempiente in merito. Tale termine (30 giorni) è modificabile ma solo nell’interesse del cliente.