L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. F), del c.d.s. non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, comma 1; e 1327 c.c), perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto della offerta al pubblico (art. 1336c.c), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio , reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni,di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta. Il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

Cass. Civ. Sez. Un. , 28 giugno 2011, n. 14319

La Suprema Corte interviene e chiarisce definitivamente la sostanziale differenza tra posteggio senza custodia e posteggio con custodia. In definitiva nel primo caso viene in rilievo l’esclusivo interesse dell’utente a reperire (velocemente ) uno spazio ove poter collocare il proprio veicolo e senza incorrere in multe per divieto di sosta e pagando , per questo, un corrispettivo; nel secondo caso, invece, ciò che prevale è l’interesse del conducente non solo all’utilizzo dell’area ma anche alla conservazione e alla custodia del veicolo .

Nella ipotesi in cui ,dunque, prevalga il mero interesse dell’utente di “trovare un posto auto”, è legittima la esclusione di responsabilità in ordine alla custodia del veicolo purchè ne venga dato avviso in modo tale che lo stesso possa essere adeguatamente percepito prima della conclusione del contratto ( ad es. apposizione di cartello con dicitura parcheggio non custodito ben visibile prima dell’ingresso nell’area di sosta).

Nel caso che invece prevalga l’interesse (anche) alla custodia della vettura, il posteggiatore dovrà adottare idonee cautele funzionali allo scopo ( impiego di personale, impianti di video sorveglianza ecc..); ciò comporterà il pagamento di un corrispettivo (da parte dell’automobilista) che , notoriamente, sarà più elevato rispetto a quello che viene richiesto su aree senza custodia.