Ancora una volta la Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare le problematiche più intime di una coppia di coniugi in sede di separazione legale tra gli stessi.
In particolare, con la recente sentenza n. 8773 del 31/05/2012, gli Ermellini hanno stabilito che: “non vi è violazione dell’obbligo matrimoniale se l’abbandono della casa coniugale è determinata dalla mancanza di una appagante e serena intesa sessuale”.
Nel caso concreto, il marito presentava ricorso avverso una pronuncia dei Giudici di merito poiché questi avevano confermato l’assegno di mantenimento a favore della moglie separata, la quale, nelle more aveva lasciato la casa familiare a causa di problemi di natura sessuale. Il marito rilevava come le dette cause fossero da imputare esclusivamente alla donna, la quale si mostrava “indisponibile e priva di ricettività”.
La Suprema Corte con la detta sentenza ha, al contrario, confermato l’orientamento dominante secondo il quale la mancanza di una intesa sessuale rappresenta una “giusta causa” per abbandonare il tetto coniugale.