Le recenti tragedie estive hanno richiamato la attenzione su chi debbano ricadere le responsabilità per gli incidenti verificatisi in piscina.

Va rilevato come, nei riguardi dell’utente, il titolare della attività sia anche il garante della sicurezza con l’obbligo di impedire gli eventi lesivi sia a mente dell’art. 40 C.P nonché dell’art. 2051 c.c.

La gestione della sicurezza della piscina è attività alquanto delicata, come evidenziato dalla Cassazione (Sent. 39139.18) che ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore di una piscina avverso la pronuncia del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di lesioni colpose.

Il Tribunale condannò infatti il gestore (dichiarandone la sua negligenza, imprudenza ed imperizia) per aver adibito una sola persona alla assistenza dei bagnanti, senza segni distintivi e senza una idonea formazione e senza consentirgli di dedicarsi esclusivamente ai compiti di vigilanza e salvataggio. Tali circostanze avevano impedito il soccorso del bagnante che rimaneva pertanto vittima di un gravissimo danno.

La Cassazione del resto aveva ritenuto di non poter condividere gli assunti difensivi vocati a dimostrare la eccezionalità dell’evento (e comunque il concorso di colpa della vittima per essersi immersa a stomaco pieno) e la applicabilità del D.M 18.03.1996 anziché della intesa Stato Regioni del 1992.

Secondo la Corte infatti l’intesa Stato Regioni è stata sostituita dalla conferenza Stato Regioni del 16.01.2003 che riguarda gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e la vigilanza delle piscine e che prescrive (a carico del gestore di esse) i seguenti obblighi:

assistenza ai bagnanti durante tutto l’orario di funzionamento dell’ impianto; attività di vigilanza (da parte dell’assistente abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso) sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali di essa.

Secondo la Corte dunque la colpa del ricorrente deve individuarsi nel fatto di avere adibito la attività dell’assistente a compiti non esclusivamente di salvataggio e di vigilanza delle attività di vasca e di non averlo altresì reso immediatamente individuabile con una divisa idonea.