La Cassazione civile, sez. III, con la sentenza n. 21385 pubblicata il 30.08.2018 è intervenuta su un tema caldo in fatto di garanzia del diritto di credito: gli effetti della cessione di un immobile facente parte di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi ricadenti sui creditori dei coniugi stessi.

In particolare secondo il Giudice di Legittimità al creditore che iscrive ipoteca sul bene del fondo patrimoniale non può essere opposta l’appartenenza dell’immobile al fondo medesimo nel caso in cui, antecedentemente all’iscrizione, il bene sia stato venduto ad un terzo ma l’atto non sia ancora stato trascritto.

In questo caso la cessione favorisce il creditore, poiché determina la fuoriuscita del bene dal vincolo del fondo patrimoniale, motivo per cui il creditore può giovarsi dell’effetto.

Il caso deciso dalla Cassazione con la sentenza in questione trovava origine nella costituzione da parte di due coniugi di un fondo patrimoniale comprendente un immobile, immobile che pochi mesi dopo (5.04.2014) i coniugi vendevano a terzi.

Il 7.04.2014 sullo stesso bene immobile la banca creditrice iscriveva un’ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei coniugi medesimi quali fideiussiori di una società debitrice dell’istituto bancario.

Seppur la cessione al terzo fosse anteriore all’ipoteca, tuttavia la trascrizione nei registri immobiliari della vendita avveniva solo in data 20.04.2004.

La banca avviava così il procedimento esecutivo al quale si opponeva l’acquirente dell’immobile.
Sia il Tribunale che la Corte territoriale accoglievano l’opposizione del terzo, per cui la creditrice ricorreva in Cassazione contro il provvedimento.

Sull’opponibilità dell’atto di cessione del bene al creditore, la sentenza impugnata rilevava “l’inopponibilità alla banca dell’atto di vendita fra i debitori coniugi ed il terzo, in quanto la trascrizione della compravendita è successiva all’iscrizione ipotecaria, sebbene il rogito notarile fosse di due giorni precedente.

La banca creditrice impugnava in particolare quella parte della sentenza in cui la Corte territoriale affermava che il bene non poteva essere aggredito perché alla data di iscrizione di ipoteca faceva ancora parte del fondo patrimoniale, in quanto la cessione al terzo non era ancora stata trascritta.

La censura dell’istituto bancario veniva accolta dalla Cassazione.
La vendita dell’immobile a terzi, infatti, come fa notare la Cassazione, ha per certi versi effetti favorevoli per i creditori poiché comporta l’immediata fuoriuscita del bene dal vincolo del fondo patrimoniale creato dai coniugi.

La Corte territoriale ha errato nel considerare che l’atto dispositivo dei coniugi impedisse l’assoggettamento del bene al pignoramento a causa della mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

La vendita andava considerata già valida, sulla base del principio consensualistico, dal momento dell’accordo fra le parti, momento in cui si producono gli effetti del contratto (art. 1326 c.c.).
La trascrizione degli atti elencati nell’art. 2643 c.c., trascrizione che ha natura dichiarativa e non costitutiva, serve a rendere opponibile al terzo un atto per lui pregiudizievole.

L’omesso espletamento della formalità dichiarativa non può essere invocato dalle parti del contratto con una funzione diametralmente opposta a quella che le è propria, ossia a discapito del terzo estraneo al rapporto, al fine di impedirgli di giovarsi degli effetti di un atto a lui favorevole”.

In conclusione la Cassazione statuiva che la banca creditrice, avendo iscritto l’ipoteca sull’immobile due giorni dopo che lo stesso era stato ceduto dai coniugi, poteva giovarsi della fuoriuscita del bene dal fondo patrimoniale, essendo un bene ormai non più vincolato, anche se non ancora trascritto.

Con riguardo alla posizione del terzo acquirente dell’immobile, di riflesso, poiché l’acquisto veniva trascritto successivamente all’iscrizione dell’ipoteca, tale atto non poteva venire opposto alla banca.