Asciugare il bucato in condominio, soprattutto in assenza di spazi comuni dedicati, può diventare motivo di conflitto tra vicini. Due recenti pronunce chiariscono quali siano i limiti legali sia per l’uso dei fili per stendere i panni sia degli stendini amovibili, con particolare attenzione al problema del gocciolio sulle proprietà sottostanti.

Una prima decisione, del Tribunale di Catania (sentenza n. 6175/2025), riguarda la collocazione di fili agganciati ai balconi. I giudici hanno precisato che lo spazio aereo sopra un cortile di proprietà esclusiva rientra nei diritti del proprietario e non può essere occupato da terzi senza un titolo specifico. Di conseguenza, l’installazione di fili per stendere il bucato non costituisce un diritto acquisito, né può essere legittimata dall’uso prolungato nel tempo (usucapione).
La sentenza chiarisce inoltre che la cosiddetta servitù di stillicidio – cioè il diritto di far defluire acque sul fondo vicino – non è automaticamente compresa nella realizzazione di un balcone aggettante. Eventuali infiltrazioni o gocciolii provenienti dall’appartamento sovrastante configurano una responsabilità del proprietario, salvo prova del caso fortuito.

Il secondo caso, esaminato dal Tribunale di Cassino (sentenza n. 39/2026), riguarda invece l’uso di uno stendino amovibile posizionato sul muretto perimetrale di un terrazzo. Lo stendino, con il gocciolio dei panni, impediva di fatto il pieno godimento del terrazzo sottostante.
Pur escludendo che l’uso dello stendino fosse di per sé un atto emulativo (cioè compiuto al solo scopo di nuocere), il Tribunale ne ha comunque ordinato la rimozione per violazione del regolamento condominiale, che vietava di stendere biancheria in modo da arrecare danno o molestia agli altri condòmini.

In conclusione, le sentenze ribadiscono che stendere il bucato non è un diritto assoluto: deve sempre avvenire nel rispetto della proprietà altrui e delle regole condominiali. Fili e stendini possono essere vietati o rimossi se causano gocciolamenti, limitano il godimento degli spazi sottostanti o violano il regolamento, che vincola tutti i condòmini anche nell’uso delle proprietà private.