Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se c’è pericolo per la sicurezza stradale
Corte costituzionale, sentenza n. 10/2026
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2026 depositata il 29 gennaio 2026, ha fornito un’interpretazione decisiva della nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della Strada in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
La norma, modificata nel 2024, non è stata dichiarata incostituzionale, ma può essere applicata solo attraverso una interpretazione restrittiva, conforme ai principi di proporzionalità e offensività: è punibile soltanto la guida posta in essere in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Il quadro normativo dopo la riforma 2024
Prima della modifica legislativa, l’art. 187 puniva chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti.
La riforma del 2024 ha eliminato il requisito espresso dello stato di alterazione, prevedendo la punibilità della guida semplicemente “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti, per superare le frequenti difficoltà probatorie riscontrate nella prassi.
Da qui i dubbi di legittimità costituzionale: la nuova formulazione sembrava consentire la punizione anche in presenza di assunzioni molto risalenti, prive di effetti sulla guida e quindi non pericolose.
La decisione della Corte costituzionale
Tre giudici di merito avevano sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo la norma irragionevole e sproporzionata.
La Corte ha respinto le censure, ma ha imposto una lettura costituzionalmente orientata della disposizione: la punibilità sussiste solo quando la guida successiva all’assunzione comporti un rischio concreto per la sicurezza stradale.
Il principio affermato
Non è più necessario dimostrare clinicamente che il conducente fosse in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Tuttavia, non è sufficiente la mera presenza di tracce di sostanza nell’organismo.
È invece necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici, di quantitativi di sostanza che — per qualità e quantità — siano scientificamente idonei a determinare, in un assuntore medio, un’alterazione delle capacità di guida, tale da incidere sul controllo del veicolo e generare pericolo.
Il criterio del “lasso temporale rilevante”
La Corte introduce anche un criterio temporale sostanziale: la rilevanza penale riguarda solo la guida avvenuta entro un lasso di tempo ragionevolmente vicino all’assunzione, in cui sia plausibile un effetto sulle capacità di guida.
Restano quindi fuori dall’area del penalmente rilevante le assunzioni remote, non più idonee a produrre effetti sulla condotta di guida.
Cosa cambia in concreto
Prima della riforma 2024
– occorreva provare lo stato di alterazione psico-fisica effettiva.
Dopo la riforma 2024
– il requisito letterale dell’alterazione è stato eliminato.
Dopo la sentenza n. 10/2026
– non serve la prova clinica dell’alterazione in atto,
– serve però un dato tossicologico qualificato, quantitativamente significativo,
– serve un collegamento con un pericolo concreto per la sicurezza stradale.
Impatto pratico su controlli e difese
Sul piano operativo e difensivo, la pronuncia comporta che:
- non basta più il semplice test positivo;
- diventa centrale la valutazione quantitativa del risultato tossicologico;
- rileva il tipo di matrice biologica analizzata (sangue, saliva, urina);
- è contestabile l’idoneità concreta della concentrazione rilevata a incidere sulla guida;
- tornano centrali i principi di offensività, proporzionalità e pericolosità concreta della condotta.
