La Cassazione, con la Sentenza n. 32673 del 17 dicembre 2025, ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori in caso di acquisto di auto difettose, chiarendo che il risarcimento dei danni può essere richiesto non solo al produttore materiale del veicolo, ma anche al fornitore quando quest’ultimo, agli occhi del consumatore, appaia come il produttore; il principio emerge da una vicenda giudiziaria relativa al malfunzionamento di un airbag, nella quale l’acquirente aveva agito contro il fornitore ritenendolo responsabile in virtù della coincidenza, anche solo parziale, tra il suo nome o i suoi segni distintivi e quelli del produttore effettivo, circostanza idonea a generare nel consumatore un legittimo affidamento sulla qualità, sulla sicurezza e sull’affidabilità del prodotto; dopo un primo giudizio favorevole al consumatore e il successivo passaggio in appello, la Cassazione ha chiesto l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale, con la sentenza C-157/23, ha precisato che, ai sensi della direttiva 85/374/CEE, il fornitore deve essere considerato una “persona che si presenta come produttore” anche se non ha materialmente apposto il proprio marchio sul bene, quando il marchio del produttore coincida con il nome o con un elemento distintivo del fornitore. Ne deriva che chi distribuisce o vende un’auto, anche in uno Stato membro diverso da quello di produzione, può essere chiamato a rispondere dei difetti come un produttore vero e proprio, con una responsabilità solidale tra produttore e fornitore che consente al consumatore di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per ottenere il risarcimento del danno subito.