Deve essere esclusa la responsabilità ex. art. 2051 c.c . della società sportiva che gestisce un campo da calcetto per l’infortunio occorso ad un giocatore che urta contro un palo di una porta posta ai lati del campo di gioco atteso che, essendo ben visibile tale porta e non avendone chiesto la rimozione, viene meno il nesso causale, posto che il fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, è riferito alla scelta dei giocatori di utilizzare il campo senza rimuovere le porte .
L’accettazione consapevole da parte del danneggiato (c.d rischio elettivo), il quale pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente esclude la responsabilità del custode della cosa stessa.
Cass. Civ. , Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13681
La sentenza in esame pone in risalto la rilevanza che assume la accettazione del rischio nell’ambito della sequenza causale evento-danno .
In sostanza, sostengono gli ermellini, una consapevole accettazione del rischio da parte del danneggiato, il quale pur avvedendosi della pericolosità della cosa accetti deliberatamente di utilizzarla, porta ad escludere la responsabilità del custode della cosa medesima.
Occorre tuttavia osservare che nel nostro ordinamento civilistico la accettazione del rischio non è concettualmente istituzionalizzata posto che l’unico elemento normativo cui è possibile rapportare la condotta del soggetto danneggiato è rappresentato dall’art. 1227 c.c che si occupa ,tuttavia, di concorso di colpa del danneggiato.
E’ altresì vero che, in linea di principio, assunzione del rischio e concorso di colpa non sono propriamente sovrapponibili così come è vero che per giungere ad una soluzione come quella contenuta nella sentenza di cui trattasi si è comunque resa necessaria una forzatura facendo rientrare la detta accettazione del rischio nell’alveo delle condotte (1227 c.c) idonee ad escludere la colpa del gestore . L’assunzione del rischio (consapevole) assume dunque la rilevanza di caso fortuito (nel quale vi è ricompresa anche la condotta del terzo) che è causa esimente nell’ambito dell’art. 2051 c.c.