Per i contratti bancari stipulati prima della entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000 deve escludersi l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c, con la conseguenza che è nulla – anche se oggetto di espressa pattuizione- la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all’art. 1283 c.c , sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.

Tribunale Palermo, Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 684

La Sentenza del Tribunale Palermitano si occupa della spinosa questione relativa all’anatocismo bancario tanto più se si tiene in considerazione il fatto che sovente le banche prevedono (contrattualmente) il diritto alla capitalizzazione degli interessi a determinate scadenze . Occorre tuttavia evidenziare che l’evoluzione giurisprudenziale ha condotto alla conclusione che la relativa clausola sia nulla .

Il passaggio tuttavia più significativo della Sentenza in commento è quello riguardante la prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitategli dalla banca posto che i detti addebiti sono notoriamente risalenti nel tempo e le relative pretese potrebbero essere dunque prescritte. Secondo i Giudici palermitani due sono i principi da affermare: Il termine prescrizionale è decennale e deve decorrere dal momento della chiusura del conto corrente.

Ciò consente un sensibile riequilibrio delle forze in campo poiché fissare al momento della chiusura del conto corrente la decorrenza del termine (decennale) prescrizionale, consentirà al cliente di recuperare addebiti illegittimamente addebitati anche se molto risalenti nel tempo e che sarebbero altrimenti travolti dalla scure della prescrizione.