Finisce in Cassazione la vicenda di una signora che si era inizialmente rivolta al Giudice di Pace al fine di vedersi rimborsato il costo del biglietto aereo dopo aver perduto il volo a causa di un ritardo di due ore del treno che non le aveva consentito di arrivare per tempo in aeroporto.

Dopo un round favorevole dal Giudice di primo grado, la donna risultava poi soccombente in Tribunale cui faceva seguito analoga presa di posizione degli Ermellini.

Per i Giudici infatti tutto ciò che Trenitalia è tenuta a fare, in ossequio ad una legge del 1934 (la N. 1948), è restituire il biglietto del treno o dare la possibilità di proseguire il viaggio ma sempre via strada ferrata.
Pertanto il solo danno risarcibile al passeggero (in deroga alle norme codicistiche) è soltanto quello che sovviene dalla applicazione del regio decreto suddetto e che è tutt’ora in vigore (semplice rimborso del biglietto ferroviario o concessione della possibilità di proseguire il viaggio via ferrovia).

Non viene inoltre tenuta in considerazione la doglianza della ricorrente secondo la quale la suddetta normativa (risalente al 1934) sarebbe “figlia”di un periodo storico non garantista e di favore per lo Stato e dunque non più in sintonia con un’epoca di tutela rafforzata per i consumatori.