Di pochi giorni fa è il provvedimento del Tribunale di Matera che potremmo definire storico per la portata innovatrice delle condizioni di separazione che omologa, in un periodo in cui si valorizza sempre di più la presenza paritetica dei genitori nella vita dei figli di coppie separate.
In particolare, la condizione veramente innovativa in tema di separazione coniugale con prole che il tribunale lucano autorizza con la pronuncia suddetta è l’assegnazione della casa familiare direttamente al minore figlio della coppia separata (e non al genitore collocatario prevalente dello stesso, come sino ad oggi è sempre stato oggetto di omologa), unitamente alla previsione dell’alternanza paritaria di madre e padre con il figlio medesimo, tramite il pernottamento presso la casa coniugale di una settimana per ciascun genitore.
In tal modo il figlio permane stabilmente, senza soluzione di continuità, nella casa in cui è cresciuto sino al momento della separazione dei genitori e trascorrerà, dopo la separazione medesima, pari tempo con madre e padre, evitando di venire continuamente “sballottato” da un ambiente ad un altro, come tuttora succede nelle situazioni in cui i genitori hanno optato sì per la suddivisione paritetica del tempo con il figlio, ma ciascuno di essi risiede in case diverse – inevitabile effetto, quest’ultimo dello spostamento continuo del ragazzo da una casa all’altra, della tanto anelata bigenitorialità perfetta di cui alla suddivisione simmetrica dei tempi dei genitori con il figlio, effetto oggetto di critiche all’indomani della presentazione del DDL Pillon, ultima iniziativa legislativa che cerca di rendere effettivo il principio dell’affidamento/collocamento condiviso, nella pratica principio non concretizzatosi tramite la precedente Legge 54/2006.
Si aggiunga che nel caso sottoposto al tribunale lucano, in ragione dei tempi simmetrici di frequentazione e dei redditi equivalenti dei genitori, si è previsto che anche i costi e le spese (oltre che gli obblighi e i diritti) sono divisi perfettamente a metà: ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nel periodo in cui vivrà con lo stesso, senza la previsione di alcun assegno di mantenimento in favore del figlio (che solitamente un genitore deve corrispondere all’altro), riguardo al mantenimento cd. ordinario; con suddivisione al 50% anche delle spese cc.dd. straordinarie.
Tramite l’omologa suddetta, il Presidente del Tribunale di Matera ha ritenuto le condizioni di separazione concordate fra i coniugi rispondenti all’interesse del minore, in quanto realizzano il principio della bigenitorialità perfetta, in linea con la ratio dell’affido condiviso di cui alla Legge 54/2006 ed in più senza particolari disagi per il ragazzo.