Il nesso di causalità tra evento lesivo e danno può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica , che però deve essere “qualificata” da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici ( Cass. Civ. , sez. III , 30 ottobre 2009, n. 23059).

E’ da tempo consolidato il principio che vede una netta distinzione in ordine all’accertamento del nesso di causalità in sede civile ed in quella penale. Se infatti nell’ambito del processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, quello civile è presidiato da quella della preponderanza dell’evidenza ovvero del più probabile che non.

Con la Sentenza di cui trattasi la Suprema Corte sembra “non accontentarsi” del grado di certezza garantito dal principio del (cosiddetto) più probabile che non.

In un passaggio della stessa si legge ,infatti, che  “il nesso di causalità può essere dimostrato anche in via di qualificata probabilità ma che la stessa va verificata attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni espresse in termini probabilistici ..”.

La Corte rileva dunque la inidoneità degli indici probabilistici ( alla base del principio del più probabile che non) che devono essere necessariamente supportati da elementi concreti ed ulteriori che siano idonei a tradurli in certezza giuridica. In sostanza vengono richiesti gli stessi requisiti che gravitano intorno al sistema processuale penalistico in materia di prova.

Viene così concepito un modello per così dire unitario di accertamento del nesso di causalità che tuttavia non tiene conto delle divergenze strutturali tra l’illecito penale e quello civile . Senza trascurare poi il fatto riguardante le differenti finalità perseguite dalla norma penale e da quella civile: sanzionatoria la prima riparatoria la seconda.

In conclusione si può senz’altro affermare che il tradizionale orientamento della giurisprudenza che prevede la netta distinzione fra le regole applicabili in tema di nesso di causalità nell’ambito del processo civile e di quello penale dovrà necessariamente sopravvivere.