“Va rigettata l’istanza ex.art.186 bis cpc proposta in corso di causa contro un condominio da un condomino che lamenti infiltrazioni derivanti da inesecuzione di lavori appaltati , per una somma pari ad una precedente offerta transattiva inoltrata al condomino medesimo dal condominio, per avere quest’ultimo specificatamente contestato in giudizio l’an ed il quantum debeatur, non potendosi un’offerta stragiudiziale equiparare alla non contestazione implicita tra le parti della somma.” ( Tribunale Lamezia Terme ord. 18 Marzo 2010)

Il provvedimento ci riporta al tema riguardante il principio di (non) contestazione nell’ambito del processo civile anche alla luce del novellato art. 115 cpc.

Come noto ( e ciò è universalmente condiviso) i limiti applicativi al principio coinvolgono: i diritti indisponibili,  il processo contumaciale, i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam.

Tale principio è stato ora espressamente codificato a mente dell’art. 115 cpc ( così come previsto dalla l. 69/2009) il quale stabilisce che : “ Salvo i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione ..i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.”

Vale la pena precisare che il principio di cui sopra ( come evidenziato in Cass. Sez. Un.  23.01.2002 n. 761) attiene esclusivamente ai fatti e non alle questioni di carattere giuridico che restano nella esclusiva disponibilità del giudicante (iura novit curia).

E’ pertanto logico affermare che ora ( più che mai ) viene attribuita una grande rilevanza al “non dire” nel senso che la parte , al fine di non vedere la formazione di verità processuali ad essa sfavorevoli, dovrà puntualmente contrastare le allegazione della di lei antagonista.

Il provvedimento di cui sopra è alquanto interessante poiché circoscrive espressamente il principio in questione esclusivamente alla fase processuale senza che possano avere rilievo determinate condotte e/o comportamenti extra –processuali .

Pertanto una offerta stragiudiziale di una prestazione ( somma di denaro ecc. ) successivamente pretesa in causa , non potrà avere rilievo alcuno sotto il profilo della non contestazione :ciò potrà casomai rilevare sul piano della violazione del dovere di buona fede e dunque trovare sanzione nell’ambito dell’art. 91 cpc.