Il mancato rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile venduto costituisce un inadempimento contrattuale; tale inadempimento, tuttavia, non ha carattere permanente, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione del diritto succedaneo al risarcimento o all’indennizzo (Cass. Civ. , sez. II, 21 Settembre 2011, n. 19204).

Ancora una volta il Supremo Collegio affronta l’annoso problema delle vendite immobiliari “non accompagnate “ dal rilascio del documento amministrativo denominato certificato di agibilità .

Viene chiaramente ribadito che il mancato rilascio del certificato in questione costituisce non già un illecito aquiliano ma un inadempimento contrattuale essendo la relativa obbligazione connaturale alla destinazione abitativa dell’immobile ceduto .

Solitamente nei contratti di compravendita immobiliare si rinviene la clausola che impone al soggetto venditore il dovere –obbligo di adoperarsi per ottenere ( a propria cura e spese ) il rilascio della certificazione di cui trattasi da parte delle competenti autorità .

La Corte evidenzia, tuttavia, come l’inadempimento in ordine alla precitata obbligazione non abbia carattere permanente ; ne consegue (per la ipotesi che il compratore intendesse promuovere relativa azione risarcitoria) la immediata decorrenza del termine prescrizionale ( decennale) a partire dal momento della stipula del contratto ( o dal diverso momento fissato dal giudice come termine per adempiere).

Sarà dunque opportuno tenere in considerazione questo importante principio e , pertanto, monitorare le situazioni che , sovente, vedono gli acquirenti degli immobili attendere diversi anni prima di vedersi consegnato il certificato di abitabilità.