Attenzione a voi, ex “galeotti”, infatti il Tribunale di Varese con ordinanza del 26.11.2010 ha stabilito che il coniuge tenuto a versare un assegno di mantenimento in favore dell’altro, ha diritto alla riduzione o soppressione del suddetto onere ove il beneficiario dell’obbligazione alimentare stabilisca una nuova relazione familiare con coabitazione e convivenza.

Secondo il Giudice di merito, la disgregazione della famiglia comporta un impoverimento per il coniuge che resta solo, mentre una nuova relazione che porta anche solo ad una famiglia di fatto, provoca un arricchimento, determinato da minori spese e diminuzioni dei costi fissi (casa, alimentazione, utenze).

Alla luce di quanto sopra, dunque, è dovere del coniuge che ricostituisce un nuovo nucleo familiare di consentire ad una riduzione del mantenimento che percepisce dall’altro rimasto solo. Questo non tanto e per garantire migliori o quantomeno uguali condizioni di vita, quanto soprattutto nell’interesse superiore dei figli che trae comunque un indiretto vantaggio da un maggiore benessere economico del padre e della madre, che come tali meglio possono svolgere la funzione che è loro propria.