Il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale – sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.
(Cassaz. Sez. Unite 12.12.2014 N. 26242)
Con questa significativa pronuncia la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il Giudice, chiamato a decidere sulla impugnazione di un contratto (a seguito di azione di azione di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione, nullità per altro motivo o parziale), una volta “provocato il contraddittorio” deve rilevare ogni forma di nullità (anche se di natura speciale o di protezione) ed ha la facoltà di dichiarare la stessa incidenter tantum in motivazione, rigettando per tale motivo l’impugnazione principale sempreché, sulla scorta della indicazione del Giudice, non venga proposta relativa istanza.
In buona sostanza la Corte riconosce che la cosiddetta funzione oppositiva del rilievo d’ufficio sussiste non solo quando si discuta sulla possibile esecuzione del contratto, ma anche nella ipotesi in cui se ne chieda lo scioglimento. E’ pertanto dovere del Giudicante evitare di attribuire efficacia ad un negozio nullo, cosa che potrebbe accadere sia attraverso una pronuncia di risoluzione sia mediante il rigetto della domanda per una causa diversa dalla nullità.
Seguendo pertanto tale logica con la pronuncia in commento la Corte rafforza, in maniera significativa, la portata della norma di cui all’art. 1421 c.c. stabilendo che il Giudice dovrà rilevare d’ufficio la nullità del contratto che risulti dagli atti del processo non solo quando sia invocata l’esecuzione o la risoluzione del contratto, ma anche quando l’esercizio della giurisdizione sia provocato da una domanda di annullamento o di rescissione.
Dunque il Giudice deve rigettare (previo rilievo d’ufficio della nullità in questione) le azioni che presuppongano la validità o comunque la efficacia del contratto.