La Corte di Cassazione, sezione I civile, con sentenza n. 2400 depositata il 9 febbraio 2015 ha respinto il ricorso presentato da una coppia gay che voleva sposarsi in Campidoglio alla quale l’ufficiale di stato civile aveva negato le pubblicazioni di matrimonio.

In linea con quanto espresso dalla Consulta nella sentenza n. 170  del 2014, la Corte osserva che l’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche se in riferimento alle unioni eterosessuali, non esclude che gli stati membri estendano il matrimonio anche a persone dello stesso sesso ma non contiene un obbligo in tal senso. La Cassazione osserva anche che nell’art. 8 della Carta è sancito il diritto di vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento ma non necessariamente mediante l’opzione del matrimonio.

Tutte le coppie di fatto, tra cui quelle omosessuali, devono essere garantite in maniera protettiva e acquisire una tutela equiparata allo stato matrimoniale in tutti i casi in cui, mancando una legge, viene a determinarsi una lesione dei diritti fondamentali.

La Cassazione con la predetta sentenza ha sottolineato che si prospetta necessario un tempestivo intervento legislativo per dare riconoscimento, in base all’art. 2 della Costituzione, a un insieme di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia quindi comprese quelle omosessuali.