L’organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli ( o non resogli ), e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione . ( Nella specie , la S.C. , nel cassare la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di condanna dell’organizzatore di pacchetto turistico al risarcimento del danno subito dal consumatore per il morso di una scimmia che era stata lasciata libera di vagare dal proprietario nell’albergo ove il ricorrente soggiornava , allo scopo di divertire i turisti , ha precisato che l’obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera , la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia della incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo ). (Cass. Civ. , sez. III, 3 dicembre 2009, n. 25936 Pres. Nanni Est. Amatucci)
In tema di responsabilità del tour operator il punto di riferimento è rappresentato dall’art. 93. Cod. cons. che prevede la responsabilità risarcitoria sia dell’organizzatore che del venditore del pacchetto turistico qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni assunte e non sia provato che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa loro non imputabile . In ogni caso se tali soggetti si avvalgono di altri prestatori di servizi , non sono esentati dalla responsabilità verso il consumatore , salva la facoltà di rivalsa.
La Cassazione ha recentemente confermato che l’organizzatore il quale faccia eseguire a terzi servizi di qualsiasi tipo relativi al viaggio o al soggiorno deve ritenersi comunque responsabile per il danno cagionato al viaggiatore nel corso della esecuzione di tali prestazioni . ( E’ stata ad esempio riconosciuta responsabilità del tour operator per mancata fruizione del mare e della spiaggia , per furto di valori affidati alla società di gestione del residence preso in locazione – salva la prova del caso fortuito o forza maggiore – oppure per non aver fornito alternative valide a turisti che avendo acquistato un soggiorno “tutto compreso “non avevano potuto fare il bagno causa inquinamento provocato da una petroliera).
In definitiva viene ribadito il principio che in ogni caso in cui sia ravvisabile una responsabilità ( contrattuale e/o extra-contrattuale) del prestatore di servizi ( del cui operato si sia avvalso il tour operator) , il consumatore interessato potrebbe rivolgersi all’organizzatore medesimo il quale assumerebbe una obbligazione di risultato nell’ambito del suo normale rischio di impresa ( il tour operator è così responsabile anche a fronte della responsabilità del fornitore del servizio ).
Con la sentenza in questione viene segnato un ulteriore passo nella direzione di un regime non certamente “ tenero” nei riguardi del tour operator il quale si trova a dover vestire i panni del legittimato passivo anche per eventi dannosi da lui non dipendenti e non evitabili . Non sarebbe certo azzardato parlare di una vera e propria responsabilità oggettiva in capo al tour operator.