Il fatto che con il presente articolo ci si proponga di esaminare l’impatto di una normativa risalente al 2008 potrà risultare carente di novità e soprattutto inattuale, ma forse non è così.
La norma che merita qualche approfondimento ed ormai arcinota è quella di cui al disposto legislativo di cui all’art. 26 c V D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.
Il legislatore, nel formulare il c V dell’art. 26 del detto Decreto ha previsto che “ dei singoli contratti …. di appalto … ANCHE QUALORA IN ESSERE AL MOMENTO DELLA DATA DEL PRESENTE DECRETO ( 81/2008 ) devono essere specificamente indicati A PENA DI NULLITA’ AI SENSI DELL’ ART. 1418 cod. civ. i costi delle misure adottate per eliminare ……. i rischi in materia di sicurezza …..”.
Con il successivo periodo del predetto c V art. 26, viene prevista una sorta di clausola di salvaguardia a garanzia della conservazione dei contratti già in essere prevedendo che “ i costi della sicurezza del lavoro debbano essere indicati entro il 31/12/2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data “.
Sin qui niente di male, in quanto l’ adeguamento dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto 81/2008 con l’ indicazione dei costi di sicurezza entro il 31/12/2008 ne confermerebbe la validità ed efficacia senza che gli stessi debbano subire la falcidia di cui all’art. 1418 Cod. Civ.
Il fatto che si sia usato il condizionale nel periodo che precede, non è stato casuale in quanto l’ efficacia sanante della dichiarazione dei costi di sicurezza entro il 31/12/2008 parrebbe essere prevista solo per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ( che se non erro, coincide con null’ altro se non con la data di entrata in vigore della legge delega 3 agosto 2007 n. 123 del cui art. 1 il Dlgs 81 del 09/04/08 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/04/08 costituisce l’ attuazione ).
Ebbene, ad un esame puramente letterale della detta norma si perviene ad una conclusione a dir poco aberrante in quanto nessun contratto di appalto stipulato successivamente al 25/07/2007, e prima dell’ entrata in vigore del DLgs. 81/08 CHE HA PREVISTO L’ OBBLIGO DELL’ INDICAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA PENA LA LORO NULLITA’ potrebbe sottrarsi alla applicabilità dell’ art. 1418 cod. civ. !
In altre parole, con uno strumento legislativo dell’ aprile 2008 entrato in vigore il 15/05/2008 si sarebbe previsto l’ obbligo di adeguamento dei contratti di appalto già stipulati, pena la loro nullità, purchè la data della loro stipula risalisse a poco meno di un anno prima ( 25/08/07 ) della entrata in vigore della norma che ha imposto l’ obbligo.
Ci si chiede a questo punto : perché mai tutti i contratti successivi al 25/08/2007 e antecedenti al momento di entrata in vigore dell’art. 26 c. v del DL 81/08 dovrebbero essere ritenuti nulli se non soddisfacevano l’ obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza che nessuna norma indicava come obbligatoria ?
Ed ancora : per quale motivo la possibilità di sanare la detta nullità non è stata riferita a tutti i contratti stipulati ante entrata in vigore del detto DL 81/08, che, appunto, ha imposto l’ indicazione dei costi di sicurezza e la relativa sanzione ( di nullità ) in caso di sua omissione ?
In assenza di un’ interpretazione estensiva dello strumento di regolarizzazione ( analoga a quella legislativamente prevista per gli appalti stipulati ante 25/08/07 ) ai contratti, stipulati dopo il predetto 25/08/07, ma prima della data di entrata in vigore del DLgs. 81/08, si finirebbe con l’ avvallare un trattamento palesemente diseguale di situazioni identiche.
Ciò a meno che non si ritenga che il legislatore del 2008 sia legittimato a sanzionare la mancanza di preveggenza dei destinatari di una norma emanata appunto nell’ aprile 2008 per il periodo antecedente alla sua pubblicazione sino al 25/08/2007.
Tra l’altro, un approccio rigidamente letterale alla norma, manderebbe in soffitta tutta la teoria non solo di elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria che trova i suoi presupposti su principi di lampante ragionevolezza in ordine agli effetti della nullità sopravvenuta, teoria che trova esplicazione, tra l’ altro, in via di principio in giurisprudenza ( Per tutte :T.A.R. Lazio Latina Sez. I 19/01/06 n. 38; Cass. 9747/05).
Passando dalla teoria alla pratica delle conseguenze dell’interpretazione letterale della normativa oggetto della precedente analisi – quanto meno con riguardo ai contratti di appalto stipulati nel periodo temporale tra il 25/08/2007 e la data di entrata in vigore del Dlgs. 81/08 – gli effetti rischiano di riverberarsi in modo durevole.
A titolo di semplice spunto si segnala quanto segue:
A) Le vertenze già instaturate o instaurande aventi ad oggetto sia il pagamento dei compensi all’appaltatore, sia le azioni contrattuali di responsabilità verso quest’ ultimo rischiano di “saltare” (basta che il Giudice si avveda della sussistenza della causa di nullità), ma anche gli arbitrati, che sono ormai la regola nell’ambito dei contratti di appalto, rischiano di non vedere la propria fine tenuto conto che le clausole arbitrali sono generalmente inserite nel corpus di quel contratto suscettibile di essere dichiarato nullo.
Quand’anche poi l’arbitrato (rituale) fosse “felicemente” giunto a conclusione potrebbe essere impugnato per nullità a mente dell’art. 828 c.p.c., mentre per il caso in cui l’arbitrato fosse irritale, lasciamo ogni considerazione a chi legge su quale valore possa essere attribuita ad una determinazione arbitrale di natura contrattuale che trae il proprio fondamento da un contratto suscettibile di essere dichiarato nullo.
B) Che ne sarebbe a quel punto dei compensi eventualmente già percepiti dall’appaltatore in virtù di un contratto nullo? E ancora: sante la assai probabile irripetibilità delle prestazioni eseguite dall’appaltatore a favore del committente, dovrebbe il primo agire in forza dell’istituto dell’arricchimento senza causa?
C) Che ne potrà mai essere delle eventuali azioni di garanzia del “costruttore-venditore” chiamato in giudizio ai sensi dell’art. 1669 cpd. Civ., che questi intenda esercitare verso l’appaltatore?
Come potrebbe essere svolta un azione di garanzia di natura contrattuale se il contratto su cui la stessa si fonda può essere dichiarato nullo?