Con la sentenza n.3886 del 25 Febbraio 2015 la Suprema Corte mette al bando il Trust auto- dichiarato sostenendo che non può esistere il detto istituto in assenza di un effettivo trasferimento di beni ad un trustee.
La pronuncia in questione (sul solco della quale si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Monza con Sentenza 13 Maggio 2015 n. 1425) trae origine da una vicenda che aveva visto due coniugi (proprietari di immobili) auto-dichiaratisi trustee di se stessi e con l’intento, dunque, di realizzare una destinazione dei beni vincolati in trust conforme a quella ottenibile stipulando un fondo patrimoniale.
La Cassazione contesta tale impostazione affermando come il regolamento ideato dai coniugi stessi, benché qualificato come Trust, non ne avesse tuttavia le caratteristiche essenziali; mancherebbe infatti uno dei tratti chiave vale a dire il trasferimento a terzi dei beni costituiti in Trust.
Dunque, secondo la Cassazione, il trust auto-dichiarato non esisterebbe. L’affermazione non è di poco conto se si considera che le leggi straniere che regolamentano il Trust ammettono pacificamente quello auto-dichiarato e che anche nell’ambito dell’ordinamento italiano esistono fattispecie di vincoli auto-istituiti (fondo patrimoniale, vincoli ex. 2645-ter c.c.).
Detto questo la Cassazione si occupa degli aspetti fiscali correlati al Trust auto-dichiarato (e considerato inesistente); ciò che è oggetto di tassazione è l’istituto del vincolo in sé (indipendentemente dal fatto che vi sia stato o no un trasferimento di patrimonio) e posto che non ricorre il presupposto della attribuzione donativa tra parenti in linea retta (non vi è infatti alcun trasferimento ma solo la mera istituzione di un vincolo), la aliquota da applicare è quella massima ossia l’8%.
Tale aliquota, sempre secondo la Suprema Corte ed in ossequio alla logica di cui sopra, dovrà applicarsi anche ai vincoli di destinazione ex. 2645-ter c.c.(anche in assenza di trasferimento patrimoniale); vale la pena evidenziare che la Agenzia delle Entrate (circolare n. 3 del 22.01.2008) afferma la non tassabilità dell’atto istitutivo del vincolo(ex. 2645 ter c.c) che non implichi un trasferimento patrimoniale.