Il D.L 11.2013 (cosiddetto decreto blocca crediti) ha aperto un dibattito anche sul fronte riguardante la installazione di prodotti in edilizia libera (caldaie, infissi ma anche tende da sole e pompe di calore). La semplice firma (entro la data del 16 Febbraio) dei relativi contratti (o dei preventivi), non consente di mantenere la cessione dei crediti o lo sconto in fattura; fa fede unicamente l’inizio dei lavori. A chiarirlo è stata la FederlegnoArredo nel corso delle audizioni sulla legge di conversione del summenzionato decreto.

Pertanto, al fine di poter continuare ad usufruire delle “vecchie regole”, occorre far riferimento al momento di avvio dei lavori che dovrà avvenire entro il 16 Febbraio (2023).

Il problema sollevato da FederlegnoArredo è quello di comprendere bene cosa debba intendersi per avvio dei lavori. Per fare ciò ha evidenziato i vari passaggi della procedura che porta alla installazione dei suoi prodotti (infissi e tende).

Il primo step è la firma del contratto (o del preventivo) che individua l’intervento da realizzare e che prevede, al suo interno, il pagamento (in parte) attraverso lo sconto in fattura. Segue poi la fase di raccolta della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la applicazione dello sconto in fattura (visura catastale immobile ecc..).

A questo punto il cliente esegue il bonifico “parlante” del 50% dell’ammontare concordato. A seguito di ciò, l’installatore ordina il prodotto finito; solitamente occorrono dai 60 ai 90 giorni prima che i prodotti siano nella sua materiale disponibilità e dunque sia nelle condizioni di poter iniziare i lavori di posa. Ed è solo questo ultimo step che consente di salvare la cessione del credito. Prima di questo passaggio, il rischio è di ricadere nel nuovo regime.

Tra le ipotesi avanzate dalle associazioni di categoria al Governo, vi è la proposta di provare che i lavori in edilizia libera sono iniziati entro il 16 Febbraio mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti, appunto, la esecuzione delle opere. Il rischio è che tali dichiarazioni, come noto, sono accompagnate da severe sanzioni penali in cado di loro non rispondenza al vero.