I danni causati dalla fauna selvatica, infatti, devono essere risarciti da chi gestisce l’area.

Chi gestisce di fatto il territorio dove è avvenuto il sinistro è tenuto, quindi, a risarcire il danno senza poter invocare responsabilità di altri enti o autorità.

E’ quanto hanno precisato i giudici della Suprema Corte nella recente sentenza 80/2010, con la quale, hanno, altresì, ribadito che in assenza di specifiche disposizioni si deve ritenere che la colpa per i danni a terzi debba essere imputata sempre ed esclusivamente all’ente (di solito le province) cui sono stati affidati concretamente i poteri di gestione e di controllo del territorio, nonché della fauna ivi esistente.

Nel caso in esame, i poteri di gestione spettavano alla Provincia: di conseguenza era quest’ultima l’ente deputato al risarcimento del malcapitato.

(Fonte Altalex)