In ordine alla risarcibilità del danno morale, nel giudizio di equità del Giudice di Pace, venendo in rilievo l’equità c.d. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c., sia pure nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il Giudice di Pace, nell’ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti , sempre che il danneggiato abbia allegato e provato ( anche attraverso presunzioni ) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito .

Cass. Civ ,Sez III , 25 Febbraio 2009 , n. 4493

Con la sentenza sopra riportata viene riconosciuto il danno morale ( o meglio non patrimoniale ) al proprietario di un gatto deceduto in una clinica veterinaria a seguito di prestazione professionale non correttamente eseguita. La decisione presenta aspetti interessanti poiché sembra mettere in discussione ( almeno in parte ) le conclusioni cui è pervenuta la Cass. N. 26972/2008, che ha individuato il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona e non connotati da rilevanza economica. Tale danno ( in assenza di reato  e al di fuori dei casi determinati dalla legge ) trova tutela solo quando si verifica la lesione di diritti inviolabili della persona ex.art. 2 Cost.

Secondo il giudizio della Corte (qui in esame) , i limiti imposti dal dall’art. 2059 c.c. possono essere per così dire trascurati dal Giudice di Pace. ma solo nei casi in cui il valore della causa sia inferiore a 1100,00 euro.