Il medico ha indubbiamente una posizione di garanzia nei confronti del paziente, per tale motivo assai spesso viene a lui imputata responsabilità per omissione di obblighi terapeutici, di diagnosi, di informazione, e di ogni obbligo che investe la professione medica.

L’insorgenza di una malattia, così come il suo decorso, possono derivare da plurime cause.

L’ambito medico si connatura di leggi biologiche che possono essere ricondotte a leggi statistiche ma è necessario prendere in considerazione anche i numerosi coefficienti probabilistici.

Al fine di individuare una possibile responsabilità medica al verificarsi di un fenomeno naturale è necessario individuare il nesso causale  per determinare se un determinato evento possa essere riconducibile ad un soggetto, considerando anche che l’art. 27 della Costituzione sancisce che la responsabilità penale è personale.

In merito al problema dell’individuazione del nesso eziologico sussistono sia in dottrina che in giurisprudenza molteplici teorie: si è comunque concordi nel ritenere che le leggi statistiche non siano sufficienti per ricostruire la causalità di un fatto e conseguentemente condannare un soggetto, in quanto se si operasse in tale maniera questo verrebbe condannato sebbene sia “soltanto probabile” la commissione del reato da parte sua”.

La Corte di Cassazione, sez. IV, ha affermato (in conferma della sentenza d’appello) l’assenza di responsabilità con conseguente assoluzione, per un medico di pronto soccorso, il quale dimetteva un paziente che accusava dolori allo sterno a seguito di esito negativo dell’elettrocardiogramma: la Corte infatti ha ritenuto di assolvere il sanitario perché non si può ritenere certo che l’immediato ricovero del paziente, ad un infarto comunque già in atto, presso un presidio sanitario, avrebbe potuto evitare la rottura del cuore e la sua successiva morte.

Interessante è anche la pronuncia della Cassazione (sent. sez. III, civ. n. 15993/11)  in tema di prova da parte del medico della propria estraneità relativamente all’insorgere o all’aggravarsi della patologia: tra paziente e medico si instaura un rapporto definito da contratto sociale, pertanto all’’insorgere o all’aggravarsi di una malattia, una volta dimostrata l’esistenza di tale contatto sociale  e di inadempienze che l’hanno cagionata, spetta al medico dimostrare che tale adempimento non c’è stato e non ha determinato la patologia. Rimane in capo al convenuto l’onere di dimostrare di avere utilizzato nel suo operato la diligenza e la perizia richieste, o che comunque l’adempimento inesatto non ha inciso causalmente sul cagionarsi del danno.