La pronuncia della Cassazione  Sez. I, 14 ottobre 2010 n. 21245 si è rivelata molto interessante, perché si sofferma sulla causa della crisi coniugale, cioè nel caso di specie una relazione extraconiugale di un coniuge ed il suo comportamento scorretto che andava vantandosi del tradimento con gli amici.

Il marito fedifrago proponeva appello contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la separazione con addebito nei suoi confronti e quindi lo aveva condannato a corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie e ai due figli maggiorenni  ma ancora non economicamente autosufficienti. La Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale dichiarando inoltre, cessata la materia del contendere relativamente alle condizioni economiche della separazione, atteso che il presidente del Tribunale, in seno al procedimento di separazione, incardinato nelle more del giudizio di secondo grado, aveva dato nuova determinazione dell’assegno di mantenimento.

Partendo dai presupposti che dal matrimonio in capo ai coniugi sorgono in maniera uguale i doveri di fedeltà, di assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione ex art. 143 c.c., ne discende che in capo al coniuge che viola uno di questi doveri può essere addebitata la separazione se la violazione sia stata così grave da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La pronuncia di addebito della separazione quindi necessita la sussistenza del nesso di causalità tra l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la stessa violazione (Cass. civ. sez. I, 28/05/2008 n. 14041, Cass. civ. sez. I, 27/06/06 n. 14840; Cass. civ. sez. I 1/3/05 n. 4290).

Considerata però in sé grave la violazione dell’obbligo di fedeltà, la giurisprudenza di legittimità l’ha più volte ritenuta “circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione” a carico di chi l’ha commessa (così Cass. civ. sez I, 12/04/06 n. 8512, Cass. civ. sez I, 18/09/03 n. 13747, Cass. civ sez I, 9/06/00 n. 7859).

La sentenza posta all’attenzione aggiunge anche altro: ammettendo la necessità dell’accertamento del nesso di causalità tra violazione dei doveri del matrimonio e la crisi  coniugale, sancisce che l’intrattenimento di una relazione extraconiugale deve presumersi causa efficiente di una situazione di intollerabilità della convivenza.

Si introduce così una presunzione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e la crisi della coppia, di modo che il coniuge che abbia subito il tradimento dell’altro , non dovrà provare anche la ricorrenza del nesso causale , perché questa è presunta , e viceversa il fedigrafo sarà gravato dall’onere di provare che la relazione extraconiugale non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, ad esempio dimostrando che già c’era in atto un’irrimediabile crisi in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale (Cass. civ. sez I, 19/7/10 n. 16873, Cass civ. sez. I, 7/12/07 n. 25618).