La sosta del veicolo a motore su di un’area pubblica deve essere equiparata al concetto di circolazione ai sensi dell’art. 2054 c.c. e della legge n. 990 del 1969, così come definito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15392 del 13/07/2011.
Pertanto l’assicurazione obbligatoria è tenuta alla copertura dei danni provocati da un incendio di altre automobili parcheggiate.
Ne consegue il diritto al risarcimento del danno derivato ai terzi salvo che sia intervenuta una autonoma causa, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.